N. 288
Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei cittadini detenuti
Articolo 2 - Nomina e durata
Articolo 3 - Compiti del Garante
Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune
Articolo 5 - Strutture e personale
Articolo 6 - Trattamento economico
1. Nell'ambito del Comune di Torino è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente deliberazione.
1. Il Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, nomina, con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Torino d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione forense. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
1. Il Garante:
a) promuove l'esercizio dei diritti e delle
opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione
dei servizi comunali delle persone private della libertà
personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate,
residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Torino, con
particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al
lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela
della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle
competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della
loro condizione di restrizione;
b) promuove iniziative di sensibilizzazione
pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della
libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
c) promuove iniziative congiunte ovvero
coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il
Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio
dei compiti di cui alla lett. a);
d) promuove con le Amministrazioni interessate
protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche
attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi
preposti alla vigilanza penitenziaria.
1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.
1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
1. Al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale spetta un'indennità annua lorda pari al 20,5 % dell'indennità spettante al Sindaco, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente.